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Affidamento dei figli e assegno di mantenimento
Avvocato per affidamento dei figli e assegno di mantenimento. Facciamo chiarezza.
Sono l’Avvocato Giancarlo Cerrelli e presto consulenza a Milano, a Roma e anche online.
In questo articolo chiariremo la questione dell’affidamento dei figli e dell’assegno di mantenimento.
Il diritto alla bigenitorialità è da considerarsi diritto fondamentale del minore, da tutelarsi anche d’ufficio.
Tale concetto giuridico è entrato nel nostro ordinamento con la L. n. 54/2006, la quale interviene sulla disciplina dell’affido dei minori in sede di separazione e divorzio. Con il recente intervento apportato dalla L. n. 219/2012 il regime ordinario di affidamento stabilito dal legislatore a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità è quello condiviso cui può derogarsi in presenza di situazioni di incapacità genitoriale di uno o di entrambi i genitori o di situazioni di conflittualità tra i coniugi tali da alterare e porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare la tutela del loro preminente interesse.
Anche se la coppia dei genitori entra in crisi e non convive, non mutano i diritti e gli obblighi nei confronti dei figli. Infatti, rimane invariato il fondamentale obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole; obbligo ch non dipende dal concepimento, o dalla nascita, in costanza di matrimonio. Si fonda sul fatto stesso della filiazione, come appunto stabilito, anzitutto, all’art. 30 Cost.
Anche a seguito di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
Ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A questo proposito, il giudice:
Assegno di mantenimento per i figli
Dopo la separazione la prole ha il diritto di mantenere tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori.
Il criterio è valutato in relazione a quello che i genitori erano in grado di dare in ragione della loro situazione economica in ogni periodo della loro vita.
È diritto di tutti i figli – indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i genitori – essere mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. L’obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
L’assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
Il versamento dell’assegno è una modalità di mantenimento indiretto. Attraverso l’assegno un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
La misura dell’assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato. Lo scopo è assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell’altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita. Tendenzialmente bisogna assicurare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Non esiste un criterio fisso predeterminato diretto a stabilire ex ante la misura dell’assegno a cui il genitore sia tenuto. Il sistema normativo non prevede (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti) che una quota fissa dei redditi dell’obbligato sia destinata al mantenimento della prole.
L’art. 337-ter c.c. individua quali primari parametri di riferimento ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento le “attuali esigenze del figlio” ed il “tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”.
L’assegno di mantenimento indiretto soddisfa le esigenze periodiche fisse della prole ma non copre le spese straordinarie.
Sono da considerarsi spese straordinarie quelle che esulano dal mantenimento ordinario della prole, ma sono altresì necessarie per assicurare ai figli l’analogo standard di vita fruito in costanza di convivenza dei genitori. Tali spese possono essere poste a carico di ciascun obbligato per una quota paritetica, per quote differenti in considerazione della maggiore capacità contributiva e di mantenimento, ovvero anche integralmente a carico di un solo genitore.
Le voci di spesa che non rientrano nel mantenimento ordinario debbono essere generalmente concordate preventivamente e possono essere rimborsate solo previa presentazione dei documenti giustificativi.
È onere del genitore che chieda la revoca dell’obbligo di versamento dell’assegno per il figlio maggiorenne, fornire la prova che questi abbia raggiunto l’autosufficienza. Per autosufficienza economica si intende il raggiungimento di un livello reddituale adeguato alla professionalità conseguita. Bisogna aver riguardo delle normali e concrete condizioni di mercato (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974): il mero possesso di un titolo di studio non è sufficiente a dimostrare la raggiunta indipendenza del figlio dal punto di vista patrimoniale.
L’obbligo di mantenimento può cessare quando l’obbligato dia prova che il mancato svolgimento di un’attività economica (o di studio) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio stesso. Rileva quindi l’inerzia colpevole (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589).
Se vuoi sapere di più sulla separazione dei coniugi, leggi questo articolo: separazione dei coniugi
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