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Convivenza di fatto: contratto e diritti

Giugno 8, 2021 avv. Giancarlo Cerrelli Comments Off

Avvocato per convivenza di fatto: contratti e diritti.

Sono l’avvocato Giancarlo Cerrelli e presto consulenza a Milano, a Roma e anche online.

In quest articolo parlaremo di convivenza di fatto,  chiariremo se bisogna redigere un contratto, e quali diritti prevede la legge a riguardo.

La convivenza di fatto o more uxorio è caratterizzata da affectio e dalla stabilità del rapporto, seppure in mancanza del vincolo formale del matrimonio. Non trova una regolamentazione unitaria e sistematica.

La l. n. 76/2016 stabilisce la facoltà per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto può essere stipulato solo da coloro che, indipendentemente dall’orientamento sessuale, possono definirsi conviventi di fatto ai sensi del comma 36, cioè coloro che non solo convivano ma che siano legati da legame affettivo di coppia e non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio a da un’unione civile.

Secondo l’art. 1, comma 53, l. n. 76/2016, il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine e/o a condizioni, può contenere:

l’indicazione della residenza dei partners;

le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza, con atto redatto con la medesima forma del contratto di convivenza.

Il regime patrimoniale della convivenza

A differenza di quanto previsto per il matrimonio o per le unioni civili – il legislatore ha previsto, come regime patrimoniale, la scelta secca tra il regime di comunione legale dei beni e il regime di “separazione ordinaria”. I conviventi, dunque, non potranno accedere – quantomeno con riferimento ai rapporti con i terzi – al fondo patrimoniale, alle convenzioni matrimoniali o al regime di separazione dei beni tra coniugi, essendo questi regimi destinati, ex lege, solo ed esclusivamente ai coniugi e, dopo la l. n. 76/2016, agli uniti civili.

Inoltre, per quanto si tratti di un tema attinente alla sfera patrimoniale, ciò che non potrà essere inserito nel contratto di convivenza è qualsivoglia previsione previdenziale, così come di natura successoria, nel rispetto della previsione di cui all’art. 458 c.c., in base al quale «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi». In tal caso, l’unica tutela reciproca possibile, sarà la redazione di un testamento contenente specifiche previsioni a favore dell’altro, nel rispetto, ovviamente, di quanto spettante agli eventuali legittimari.

Diritti e doveri dei conviventi

Oggi la l. n. 76/2016 fa scaturire immediatamente dal rapporto di convivenza uno specifico e reciproco  obbligo di assistenza morale e materiale dei conviventi. Naturalmente tale obbligo sussiste a seguito dell’accertamento della stabile convivenza derivante dalla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1, comma 37).  Tra i doveri a cui sono tenuti i conviventi vi è quello di coabitazione, ossia quello di condividere un’abitazione comune  e quello di contribuzione in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 1, comma 53 lett. b).

Il dovere di contribuzione, come il regime patrimoniale della convivenza, può essere stabilito a mezzo di contratto di convivenza.

Ai sensi dell’art. 1, comma 54, il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, secondo le modalità indicate dalla legge (art. 1, comma 51), ossia mediante forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.   Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (art. 1, comma 56).  Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’art. 88 del c.c., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento (art. 1, comma 58).  La legge disciplina le modalità di risoluzione del contratto di convivenza, stabilendo che tale evenienza può avvenire per morte di uno dei contraenti, per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra il convivente ed altra persona (art. 1, comma 59).

Diritti dei conviventi in caso di morte

Se la L. n. 76/2016 estende alla parte superstite dell’unione civile i medesimi diritti successori riconosciuti al coniuge del de cujus. Invece, il convivente more uxorio è escluso da tale estensione. In questo caso solo il testamento può tutelare gli interessi post mortem dei conviventi more uxorio.

 

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